Contesto: quando il marketing supera il confine della legalità
Sempre più spesso alcuni operatori del settore odontoiatrico si affidano a società esterne per gestire le campagne di marketing e i ricontatti dei potenziali pazienti.
In molti casi, però, queste aziende si presentano come se fossero lo studio dentistico stesso, spingendosi a porre domande sullo stato di salute o sulle condizioni economiche della persona che ha compilato un form online.
Questo comportamento non solo mina la fiducia del paziente, ma può configurare violazioni del GDPR e della normativa sanitaria italiana.
Il quadro normativo di riferimento
Il tema è disciplinato principalmente da:
– Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
– D.Lgs. 101/2018, che ha adeguato la normativa italiana
– Codice di Deontologia Medica e obbligo di segreto professionale
– Provvedimenti del Garante Privacy, che chiariscono limiti e responsabilità nel trattamento dei dati sanitari
I dati sanitari sono “particolari”: serve un consenso esplicito
Secondo l’articolo 9 del GDPR: “Il trattamento dei dati relativi alla salute è vietato, salvo specifiche eccezioni.”
Uno studio può trattare dati sanitari solo se:
1- lo fa nell’ambito di un percorso clinico o di prevenzione sanitaria,
2- il trattamento è effettuato da professionisti sanitari o sotto la loro responsabilità diretta,
3- l’interessato ha fornito un consenso esplicito, informato e specifico.
Quando un call center esterno raccoglie queste informazioni prima che il paziente diventi tale, si entra in un ambito di marketing e profilazione, non di diagnosi. In questo caso serve un consenso distinto e ben esplicitato.
Dove si annidano i rischi principali
Ecco i punti critici che possono far scattare sanzioni o danni reputazionali:
🔸 Mancanza di trasparenza: se il paziente crede di parlare con lo studio, ma in realtà risponde a un operatore esterno.
🔸 Trattamento illecito di dati sanitari: se si chiedono informazioni sulla salute senza il necessario consenso esplicito.
🔸 Uso di società estere non conformi al GDPR: trasferire dati fuori dall’UE richiede specifiche garanzie contrattuali.
🔸 Assenza di contratto di nomina a “Responsabile esterno del trattamento” per il call center.
🔸 Profilazione economica o sanitaria non dichiarata: domande su “quanto può spendere” o “quanti denti mancano” sono dati particolari.
🔸 Violazione del segreto professionale: se il personale che riceve i dati non è soggetto a tale obbligo.
🔸 Sicurezza informatica insufficiente: canali non cifrati o accessi non controllati ai dati raccolti.
Le conseguenze legali e reputazionali
Chi adotta pratiche simili rischia:
💥 Sanzioni amministrative fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato globale (art. 83 GDPR)
⚖️ Segnalazioni al Garante Privacy da parte di utenti o competitor
🧨 Danni di immagine e perdita di fiducia da parte dei pazienti
Come operare nel rispetto delle regole
Per mantenere campagne marketing efficaci senza incorrere in violazioni, uno studio odontoiatrico dovrebbe:
✅ Redigere un’informativa chiara e completa (art. 13 GDPR)
✅ Ottenere consenso esplicito per l’uso dei dati sanitari a fini di marketing
✅ Garantire che il ricontatto sia effettuato da personale interno o da soggetti formalmente incaricati e formati
✅ Stipulare un contratto di nomina a Responsabile esterno con eventuali partner
✅ Verificare la localizzazione dei server e l’adeguatezza del Paese estero se i dati vengono trasferiti fuori dall’UE
✅ Aggiornare le misure di sicurezza (autenticazioni, audit, crittografia, log accessi)

Conclusione
Delegare a società esterne la gestione dei lead può sembrare una scorciatoia, ma quando queste società si fingono lo studio e trattano dati sanitari si entra in un terreno minato.
👉 Trasparenza, consenso informato e rispetto delle normative non sono solo obblighi legali, ma elementi di fiducia che distinguono gli studi professionali etici da chi adotta pratiche scorrette.
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