Consenso Informato per Cure Odontoiatriche: di cosa stiamo parlando?
Consenso informato per cure odontoiatriche: il dibattito va a toccare non solo la sfera giuridica ma anche quella morale del professionista. Abbiamo chiesto all’Avvocato Marini delle delucidazioni in merito. Ecco di seguito l’intervista rilasciata per Ideandum.
Avvocato Maddalena Massimiliana Marini
“Mi chiamo Maddalena Massimiliana Marini e sono un avvocato del foro di Verona. Ho lavorato come Assistente di Studio Odontoiatrico, esperienza che mi ha permesso di conoscere a fondo le dinamiche degli studi medici. Mi sono laureata in giurisprudenza e, oltre alla pratica forense, ho svolto un anno di tirocinio in Tribunale a Verona nella I sezione civile che tra le altre materie tratta la responsabilità professionale, ivi inclusa quella medica. Queste vicende mi hanno permesso di maturare esperienza nel settore del diritto sanitario, che continuo ad approfondire con master e corsi.
Ad oggi mi occupo principalmente di assistenza legale in ambito di autorizzazioni sanitarie, fornendo un supporto a 360° al professionista che apre una struttura sanitaria o necessita di rinnovo dell’autorizzazione già ottenuta e di qualsiasi altra necessità per supportarlo nelle questioni quotidiane (es: consensi informati, pareri legale, contratti di collaborazione, ecc..). Mi piace moltissimo il mio lavoro e prendermi cura dei professionisti che si rivolgo a me per le loro esigenze.”
Parola all'Avvocato Marini
“Partiamo dalla definizione, facciamo chiarezza su questo consenso informato per cure odontoiatriche”
“Il consenso informato per cure odontoiatriche è una dichiarazione di scienza non negoziale con cui il paziente, preventivamente informato in maniera chiara e precisa dal medico circa il suo stato di salute, accetta con piena consapevolezza i trattamenti sanitari proposti poiché è a conoscenza della diagnosi, del possibile decorso dalla malattia, di tutti i possibili rischi ad essa correlati, del grado di complessità del trattamento, delle eventuali alternative terapeutiche e delle loro conseguenze e manifesta la volontà di accettare le cure prospettate.”
"In poche parole, a cosa serve?"
“Il consenso informato per cure odontoiatriche permette alla persona di scegliere se accettare o rifiutare qualunque trattamento sanitario riguardante la propria persona. Oggi, ottenere il consenso informato del paziente è condizione imprescindibile per l’attività medica, la cui assenza può determinare una responsabilità in capo all’esercente la professione sanitaria.”
"Quando si è cominciato a parlare di consenso informato per cure odontoiatriche in Italia?"
“In Italia, la prima volta che il consenso informato ha assunto rilevanza è rappresentato dalla sentenza della Corte di Assise di Firenze del 18.10.1990 (c.d. caso Massimo) con cui venne condannato un medico chirurgo per il reato di omicidio preterintenzionale a seguito del decesso di un suo paziente per le complicanze derivanti da un intervento chirurgico eseguito senza il consenso dello stesso.”
(Abbiamo chiesto all'Avvocato di riportarci alcuni riferimenti normativi)
• Art.13 del testo costituzionale: stabilisce il principio fondamentale di inviolabilità della persona umana (il cui corollario è quello della autodeterminazione);
• Art. 32 Cost.: vieta l’obbligatorietà di qualunque trattamento sanitario (salvo eccezioni previste dalla legge, come ad esempio alcune vaccinazioni) per garantire l’inviolabilità della persona umana (ex. art. 13 Cost.);
• Art. 50 del Codice Penale: disciplina il consenso dell’avente diritto, quale causa di giustificazione che rende non penalmente rilevante la condotta dell’agente.
• Art. 30 del Codice di Deontologia medica: impone al sanitario l’obbligo di informare in maniera chiara e precisa il paziente circa il suo stato di salute.
• Legge 219 del 22.12.2017 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento (c.d. DAT), entrata in vigore il 31.01.2018: legge che si occupa delle questioni inerenti al “fine vita” (tema conosciuto anche con il termine di “testamento biologico”) e del consenso informato.
"Come nasce questo diritto?"
“È con il Codice di Norimberga, nel 1947, che per la prima volta viene riconosciuto questo diritto e, successivamente, con la Dichiarazione di Helsinki della World Medical Association (del 1964). La prima volta che viene sancito in Italia, invece, è con l’art. 33 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 (istitutiva del Servizio sanitario nazionale). Con essa viene sancito il divieto del medico di eseguire trattamenti sanitari contro la volontà del paziente (salvo urgenza e stato di necessità), e ciò in netto contrasto con l’idea novecentesca del medico quale unico giudice in tema di salute del paziente. Successivamente, a ribadirne l’importanza è la Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina (Oviedo, 04.04.1997, ratificata in Italia con legge del 28.03.2001, n. 145). Infine, anche la Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea (Nizza, 07.12.2000) ha confermato l’importanza di rispettare l’integrità psico-fisica di ciascun soggetto attraverso la manifestazione del consenso libero ed informato rispetto a qualunque trattamento sanitario cui si sottoponga (art. 3)[1].”
“Andiamo ora sul pratico, come deve essere strutturato il consenso informato per cure odontoiatriche affinché sia valido?”
“Il consenso informato per cure odontoiatriche per essere valido deve essere:
• Personale: espresso direttamente dal soggetto per il quale è previsto il trattamento, salvo i casi di incapacità riguardanti i minori e gli incapaci di intendere e volere;
• Libero: cioè non condizionato da pressioni psicologiche di terzi;
• Esplicito: manifestato, cioè, in maniera chiara ed inequivocabile;
• Consapevole: formatosi, cioè, dopo che il paziente (che deve essere capace di intendere e di volere) ha ottenuto tutte le informazioni necessarie per maturare una decisione ponderata (è importante che sia ben chiaro il rapporto costi-benefici del trattamento);
• Specifico: deve riguardare quel tipo di trattamento e non la sua salute in generale. In alcuni casi è necessario ricorrere al consenso c.d. allargato, quando non è possibile stabilire l’estensione della patologia (si pensi ad un carcinoma che abbia metastatizzato). Il consenso generico, cioè quello adattabile a più pazienti e non “cucito su misura” su quello specifico soggetto, non è valido. Un buon consenso, infatti, deve essere plasmato sulla specificità del caso concreto.
• Attuale: deve riguarda il trattamento specifico e non trattamenti futuri o pregressi e deve permanere per tutta la durata del trattamento;
• Preventivo: deve essere manifestato prima del trattamento stesso;
• Chiaro e dettagliato: espresso con un linguaggio chiaro e semplice e adeguato al livello culturale del destinatario (cioè compatibile con le competenze del singolo soggetto, il grado di ascolto e la sua percezione) nonché articolato secondo la complessità del caso specifico;
• Revocabile in ogni momento (sì, anche quando il paziente è seduto sulla poltrona del dentista o giace nel lettino d’ospedale).”
“Il Consenso informato è sempre obbligatorio?”
“Sì, salvo alcune eccezioni:
• Trattamento sanitario obbligatorio (c.d. TSO);
• Interventi d’urgenza: ovverosia situazioni in cui le condizioni di salute del paziente sono talmente gravi da richiedere un intervento tempestivo, in questo caso il consenso si intende “presunto” (bisogna però tenere in considerazione le manifestazioni di volontà preventivamente espresse dal paziente e conosciute. Si pensi, ad esempio, alle trasfusioni di sangue in pazienti che aderiscono alla dottrina dei Testimoni di Geova);
• Espressione di volontà del paziente di non essere informato;
• Cure di routine (es: prelievo ematico), in questo caso trattasi di consenso implicito.
Vi sono alcuni casi in cui è la legge stessa a richiederne la presenza (es: emotrasfusioni, accertamenti diagnostici del virus dell’HIV, interruzione di gravidanza volontaria, donazione di midollo e donazione di organi e tessuti).”
“Chi, quando e come deve ottenere il consenso informato del Paziente?”
“Il consenso informato per cure odontoiatriche deve essere manifestato dal paziente maggiorenne e capace di intendere e volere (o dal genitore in caso di minori, dall’amministratore nel caso di amministrazione di sostegno e dal tutore nel caso di infermi di mente) direttamente al medico curante prima dell’inizio del trattamento. Il modulo scritto può essere consegnato da assistenti o infermieri ma la descrizione dettagliata deve essere resa dal medico (il quale si deve mettere a disposizione per rispondere a tutte le eventuali domande e sciogliere qualsiasi dubbio).
Infine, deve sempre essere preso in considerazione il livello socio-culturale del paziente poiché è sulla base di questo che deve essere modulato il linguaggio ed il tenore delle spiegazioni rese dal medico.”
"... e i pazienti minorenni?"
“Il minore è oggi considerato un soggetto di diritto, per questa ragione, deve essere reso partecipe delle scelte inerenti la sua salute in condivisione con i genitori, compatibilmente con la sua età e il suo grado di maturità. In caso di contrasti, la questione deve essere rimessa ad un giudice.”
“... ma questo consenso deve essere scritto oppure orale?”
“La legge in passato non specificava se dovesse essere scritto od orale, ma la forma scritta era ed è lo strumento più efficace “ad probationem” cioè per dimostrare di aver assolto all’obbligo imposto dalla legge. La legge 219 del 2017[2] pare però aver introdotto l’obbligatorietà della forma scritta per qualunque tipo di intervento, stabilendo una volta per tutte la necessità che esso venga documentato per iscritto ed inserito nella cartella clinica del paziente. Per alcuni interventi, peraltro, è previsto che il consenso venga acquisito con metodi ulteriori, come la videoregistrazione. Trattasi questi di casi in cui il trattamento è particolarmente invasivo o potenzialmente rischioso.
La presenza di un consenso informato per cure odontoiatriche è, inoltre, un ottimo biglietto da visita del medico poiché dalla sua esistenza e dalla sua correttezza si evince la volontà del sanitario di informare il proprio paziente e di optare per un percorso terapeutico che soddisfi il paziente stesso e lo rende partecipe nelle scelte riguardanti il suo bene più prezioso: la sua salute.”
Vuoi approfondire? Riguarda il webinar gratuito specifico su questa tematica, con ospite l'Avvocato Marini.
Bibliografia
1]Roberta Catalano e Angela Martino, Il consenso informato: la violazione del diritto all’autodeterminazione del paziente e la tutela risarcitoria, Questione Giustizia -Magistratura Democratica
URL: https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/il-consenso-informato_la-violazione-del-diritto-all-autodeterminazione-del-paziente-e-la-tutela-risarcitoria_360.php
[2]Art. 1 comma 4 della legge 219 del 22.12.2017
“Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più’ consoni alle condizioni del paziente, e’ documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilita’, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, e’ inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico”.